Avvocato Domenico Esposito
 


DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ: PRESUPPOSTI

 


L’art. 2356 codice civile ammette l’azione di disconoscimento della paternità in 3 casi:
a) l’assenza di coabitazione dei coniugi nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
b) impotenza del marito durante il tempo suddetto;
c) qualora nel medesimo periodo la moglie abbia commesso adulterio o abbia tenuta celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio.
Tuttavia, mentre nei casi di mancanza di coabitazione e impotenza del marito, la prova di detti fatti può essere da sola sufficiente ad escludere la paternità, nel caso di adulterio della moglie i fatti fondanti del diritto sono provati con il test del DNA (Cass. 8420/1994), anche se, in una pronuncia precedente (Cass. 13.8.1998 n. 8087) ha affermato, secondo un’interpretazione diversa dell’art. 235 c.c., che la prova genetica od ematologica non possa essere ammessa per integrare quella carente, dell’adulterio della moglie.
La contestazione della legittimità del figlio si effettua solo con l’azione di disconoscimento ex art. 235 c.c.
A favore dell’opinione per cui, nel caso di adulterio, non necessita la prova del rapporto extraconiugale, è l’ipotesi in cui la moglie abbia rapporti sessuali allo stesso tempo con il marito e con il terzo: in questa ipotesi, la prova dell’adulterio non è sufficiente ad escludere la paternità del coniuge.